Revenge porn: una violenza con più facce
Una recente fiction ha portato alla ribalta una problematiche dalle molte implicanze etiche
La recente messa in onda di una fiction televisiva, abbastanza seguita dal pubblico, ha portato all’attenzione il problema del cosiddetto «revenge porn» (letteralmente «vendetta porno»). Al di là della valutazione del prodotto televisivo, nel cui merito non entro, è stata un’occasione per riportare alla ribalta questa problematica e le sue implicanze etiche.
Il fenomeno
L’espressione revenge porn è entrata da alcuni anni nell’uso corrente prevalentemente nella sua originaria formulazione inglese. Sostanzialmente consiste nel riprende con foto o video situazioni sessualmente compromettenti per poi diffonderle in rete. Il tutto, ovviamente, senza il consenso e il più delle volte all’insaputa delle vittime.
La finalità è appunto di tipo «vendicativo», sia come pura vendetta per qualcosa che si è subìto (un tradimento coniugale, la fine di una relazione, il rifiuto di un approccio sessuale ecc.), sia come strumento di ritorsione. In questo caso, prima della diffusione in rete la vittima viene ricattata economicamente (sextortion) o sul piano relazionale, minacciando di rivelare la sua condotta al partner qualora non soddisfi le richieste sessuali di chi l’ha ripresa.
Ovviamente il fenomeno è con frequenza di gran lunga maggiore a danno di soggetti femminili e va distinto dal cosiddetto sexting, cioè la diffusione, in genere per mezzo del cellulare e tra ragazzi, di immagini sessualmente compromettenti, spesso per puro divertimento o come atto di bullismo.
Nei casi più complessi e in mani esperte (che oggi, specie tra i giovani, non è difficile trovare) tali riprese posso essere contaminate da deepfake, cioè immagini prodotte o manipolate con l’intelligenza artificiale per sovrapporre i connotati di una persona ignara a quelli di un attore o attrice porno.
Disvalori stratificati
Le criticità etiche di tale comportamento sono evidenti, ma bisogna notare come, a differenza di altri comportamenti, vi sia una molteplicità di disvalori incarnati un semplice gesto come la ripesa di una scena sessualmente compromettente. Se vogliamo analizzarne eticamente le sue componenti possiamo individuare vari aspetti.
- Innanzitutto va visto l’oggetto in sé, cioè la tipologia della scena ripresa. In genere, infatti, non si tratta di una normale relazionalità sessuale capziosamente e maliziosamente ripresa per i propri fini, ma di una situazione già in sé eticamente disvaloriale, come ad esempio una relazione extraconiugale o un atto di pedofilia.
- È inutile dire che non vi è mai il consenso della vittima, se no cadrebbe proprio il presupposto dell’azione che si compie. In molti casi sarebbe pur sempre disvaloriale, ma non ricadrebbe nella fattispecie in oggetto. Non solo, ma tale assenza di consenso si aggrava qualora la vittima, per non sottostare alle minacce di chi l’ha ripresa, accetta di subire la violenza sessuale.
- Bisogna poi considerare la finalità per cui si compie tale atto. Se era già riprovevole la ripresa della vittima, lo è ancor di più dato che questa viene strumentalizzata per estorsione o altre forme di ricatto, incluso quello sessuale. In questa prospettiva si combina la violenza esercitata a mezzo immagine su una persona non consenziente con la finalità perversa per cui questa viene eseguita.
- Infine, considerato che la maggior parte di questi episodi coinvolge donne quali vittime di uomini, diventa l’ennesimo atto di prevaricazione maschile che si estende alle «ordinarie» violenze domestiche fino al femminicidio.
Norma etica e norma giuridica
In Italia il 19 luglio 2019 è stata promulgata una legge (entrata in vigore in 10 agosto) della quale mi limito a riportare l’inizio dell’art. 10, che così recita:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro danno».
Salvino Leone è medico e docente di Teologia morale e Bioetica alla Pontificia facoltà teologica di Sicilia. È presidente dell’Istituto di studi bioetici Salvatore Privitera e vicepresidente dell’ATISM.