Ma i mafiosi sono scomunicati?
Con le esequie religiose del boss dei Casamonica e la messa in scena della farsa del potere mafioso, una domanda è tornata prepotentemente alla ribalta: “Ma i mafiosi sono scomunicati?”. Il 21 giugno 2014 papa Francesco da Cassano all’Jonio l'aveva detto senza mezzi termini: “I mafiosi non sono in comunione con Dio, sono scomunicati”. Parole chiare che, forse, in altri tempi sarebbero risuonate come un “anathema sit!”.
Eppure i dubbi dei canonisti – e non solo loro – sulla portata (giuridica) di questa scomunica sono molteplici, poiché al proclama di Bergoglio non è seguita alcuna promulgazione di legge penale che inserisse la fattispecie del delitto di “mafia” e ampliasse i casi di scomunica già previsti nel Codice di diritto canonico del 1983, né alcun decreto sulle modalità d’esecuzione o sulla natura della stessa. Una situazione che evidentemente genera disagio in chi opera nella pastorale ordinaria.
La potestà legislativa del papa
Il problema, rimbalzato in questi giorni anche sui social network, è se si tratti o meno di una scomunica “vera e propria”. Cioè: i mafiosi sono davvero scomunicati?
La risposta, riteniamo noi, non può che essere affermativa. Infatti il romano pontefice ha piena potestà legislativa. Egli è soggetto al diritto divino, ma non al diritto umano, ed è quindi al di sopra del Codice. La potestà legislativa del papa, per sua natura, non può trovare limiti, e non è vincolata nei suoi aspetti formali; ogni sua espressione di volontà – che non sia eretica e come tale contraria al diritto divino –, quando si presenta come un imperativo, è legge ecclesiastica.
La stessa promulgazione non appartiene quindi all'essenza della legge, ma si presenta come una condizione alla quale chi ha piena e non vincolata potestà legislativa può derogare, in qualunque momento, nelle sue previste procedure formali. Insomma, la legge è legge anche quando non è promulgata, in quegli ordinamenti in cui il diritto (positivo) si trova in una situazione di subalternità rispetto alla dimensione del potere. A differenza, ovviamente, di quanto avviene negli ordinamenti costituzionali “civili”, nei quali la legge non promulgata non è valida né efficace.
L'ordinamento canonico non è un ordinamento costituzionale; al vertice non vi è una Costituzione, bensì il papa. Ed è evidente che le norme di promulgazione formale di una legge non attengono al diritto divino, quanto al diritto umano, e pertanto non hanno un valore "costituzionale" tale da poter limitare chi detiene la potestà legislativa, come avviene nei nostri ordinamenti democratici.
Chi sono i mafiosi?
Quindi sì: i mafiosi – apostati perché con il loro comportamento rifiutano pubblicamente la fede in Cristo – sono scomunicati (una scomunica che per essere inflitta non pare necessiti dell’accertamento dell’autorità ecclesiastica). È quello, in realtà, che insegna anche l’esperienza di vita di don Pino Puglisi, che la Chiesa, riconoscendone il martirio, propone quale modello di santità.
Ma chi sono i mafiosi per il diritto canonico? Se ci fosse bisogno di una definizione di “mafiosi” si può proporre di prendere in mano l’atto della scomunica che GianCarlo Bregantini, quand’era vescovo a Locri- Gerace, inflisse a tutti coloro che “fanno abortire la vita dei nostri giovani, uccidendo e sparando, e delle nostre terre, avvelenando i nostri campi” (con applicazione estensiva del canone 1398 del Codice di diritto canonico, che statuisce sulla scomunica per chi procura l’aborto ottenendone l’effetto).
Comunque sia, quella di papa Francesco è stata una scomunica a tutti gli effetti. Una diversa lettura, d’altra parte, indebolirebbe il gesto di Bergoglio, un gesto dalla portata “storica”. Ma ciò non toglie che un atto formale da parte dell’organo competente della curia romana aiuterebbe a risolvere le difficoltà di interpretazione e di applicazione.