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Moralia Blog

La difesa è sempre proporzionata all’offesa?

Se il nostro ordinamento penale prevede una «legittima difesa» significa che la difesa tout court non è sempre legittima. Con buona pace, quindi, di chi ritiene che la difesa sia sempre legittima.

Quest’ultima affermazione potrebbe apparire uno slogan elettorale indirizzato alla «pancia» più che alla «testa» delle persone. Eppure sulla base di questa sbagliata convinzione è stata veicolata la recente riforma legislativa che ha modificato alcune norme del Codice penale.

Occhio per occhio, dente per dente?

È evidente che la difesa è legittima solo nella misura in cui è proporzionata all’offesa. È un principio, morale prima ancora che giuridico, che troviamo già nei diritti dei popoli antichi.

Liquidiamo troppo facilmente la legge del taglione come espressione di un sistema crudele e violento, senza renderci conto che la regola dell’«occhio per occhio, dente per dente» aveva lo scopo di evitare l’inflizione di pene eccessive e troppo severe rispetto alla gravità dell’offesa arrecata.

Insomma: l’idea che tra offesa e difesa ci debba essere un rapporto di proporzionalità è da ascrivere alla notte dei tempi.

Sia chiaro: non è qui in discussione il diritto di ciascuno a difendersi, cioè ad auto-tutelare i propri diritti o i diritti altrui, in una situazione di pericolo, allorché lo stato non sia in grado di garantire in quel momento la protezione con i suoi organi.

Tant’è che, in tale situazione, l’ordinamento giuridico con la «legittima difesa» ammette già una deroga al monopolio statale dell’uso della forza, rendendo lecito un comportamento che generalmente integra un reato.

Ma ci deve essere un presupposto: il pericolo «attuale» di un’offesa. E due requisiti: la necessità e la proporzione della difesa.

La riforma

Lo schema sembra essere abbastanza semplice, al netto di posizioni ideologiche. Spetta al giudice valutare nel concreto la proporzionalità tra difesa e offesa. Con la riforma questa proporzionalità è ora sempre presunta nel caso di violazione di domicilio.

Vale a dire: a casa o nel luogo di lavoro la difesa si presume in ogni caso come proporzionale all’offesa. Inoltre viene anche stabilito che agisce sempre in stato di legittima difesa colui che «compie un atto per respingere un’intrusione».

Il giudice non ha più alcuna discrezionalità in merito. Al contrario, però, quando il legislatore interviene sull’eccesso colposo di legittima difesa, esclude la punibilità nei casi in cui si sia agito in «stato di grave turbamento».

I problemi ermeneutici sono molteplici. Tra questi, che cos’è lo stato di grave turbamento e quando interviene? Saranno i giudici a dover interpretare e valutare… Quindi: una riforma che tra gli obiettivi (impliciti) ha quello di limitare la discrezionalità dei giudici, in realtà ne amplia lo spazio di azione.

Ma ci sono altre due considerazioni di natura etica che s’impongono. 

La prima. Presumere il rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa significa tradurre in termini di diritto positivo una convinzione del tutto errata sul piano etico. Come abbiamo visto: finanche nei diritti dei popoli antichi la legge del taglione tutela da un’eccessiva sproporzione tra difesa e offesa. Si viola un principio morale di carattere generale, iscritto nella storia dell’umanità.

La seconda. C’è dietro questa riforma la subdola visione di impianto materialistico che assume la proprietà privata a dogma.

Nella Costituzione italiana il patrimonio è strumentale e, comunque, sottoposto al limite dell’utilità sociale, rispetto al superiore valore del bene della vita, in ragione del principio personalista. Basterebbe solo questo per capire come queste nuove norme sembrino viziate da un’illegittimità costituzionale di fondo.

 

*Luigi Mariano Guzzo, canonista, collabora con la cattedra di Diritto ecclesiastico e diritto canonico, e insegna Beni ecclesiastici e beni culturali presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro. 

Commenti

  • 16/03/2020 Franco Callegari

    Buongiorno, una semplice domanda per una risposta chiara e semplice. Se in casa mia entra una persona armata di coltello per rubare e minacciando me o un famigliare, se riesco a prendere la pistola e sparo per difendermi dalle minacce lo ferisco o uccido questa persona, ho avuto eccesso di difesa o è stata legittima difesa? Grazie.

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