Documenti, 1/2007, 01/01/2007, pag. 23
La "recognitio": natura giuridica ed estensione
Pontificio consiglio per i testi legislativi
Qual è la natura giuridica della recognitio della Santa Sede? È da condiderarsi obbligatoria? «Alcune domande di un vescovo» hanno dato occasione al Pontificio consiglio per i testi legislativi di rispondere, il 28 aprile scorso, con questa nota chiarificatrice.
La questione della recognitio («revisione», come il documento esige che si traduca) dei testi giuridici, liturgici e – in alcuni casi – dottrinali delle conferenze dei vescovi (atti dei concili particolari, decreti generali, traduzioni dei libri liturgici, documenti dottrinali non approvati all’unanimità) si è riproposta all’attualità ecclesiale in seguito in particolare al motu proprio di Giovanni Paolo II Apostolos suos (1998) e all’istruzione Liturgiam authenticam (2001). La nota ricapitola i casi in cui la legislazione ecclesiastica richiede la recognitio della Santa Sede, riporta i commenti di diversi autori (Chiappetta, Ghirlanda, Arrieta, Ramos, Feliciani e Manzanares) e infine conclude: «Se non si ottiene la recognitio della Sede apostolica non si possono promulgare legittimamente i decreti, i quali, senza la recognitio, sono privi della forza obbligante».
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