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Attualità
Attualità, 16/1979, 15/08/1979, pag. 356

G.-Conakry: libero un vescovo, da liberare un popolo

R. P.

Leggi anche

Documenti, 2025-11

Non è possibile «sbattezzarsi»

Dicastero per i testi legislativi

«Il registro di battesimo non è una lista di membri, bensì una registrazione dei battesimi che hanno avuto luogo. Avendo come sola finalità quella di attestare un “fatto” storico ecclesiale, esso non intende accreditare la fede religiosa delle singole persone o il fatto che un soggetto sia membro della Chiesa. Infatti, i sacramenti ricevuti e le registrazioni effettuate non limitano in alcun modo la libera volontà di quei fedeli cristiani che, in forza di essa, decidono di abbandonare la Chiesa». Con la Nota esplicativa sul divieto di cancellazioni nel registro parrocchiale dei battesimi, pubblicata il 17 aprile, il Dicastero per i testi legislativi ha chiarito che non è possibile, secondo il diritto canonico, la cancellazione di un battesimo dal registro parrocchiale dei battesimi (chiamata colloquialmente «sbattezzo»). Si può invece fare aggiungere come annotazione un atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica, come stabilito già nel 2006 dall’allora Pontificio consiglio per i testi legislativi.

Il 25 ottobre 2024 il Dicastero per i testi legislativi era poi intervenuto con una nota Circa l’effetto di varie «questioni di genere» sui registri parrocchiali a chiarire «la corretta modalità di annotare nel registro dei battesimi i nomi dei genitori del battezzato, qualora il bambino sia figlio naturale di una persona che vive in un’unione omosessuale, o adottato da una coppia di persone omosessuali, o frutto di fecondazione eterologa, di “utero in affitto”» (cf. riquadro a p. 326).

Documenti, 2025-11

Le intenzioni delle messe

Dicastero per il clero

Con un Decreto sulla disciplina delle intenzioni delle sante messe, approvato da papa Francesco il 13 aprile 2025 ed entrato in vigore il 20 aprile successivo, domenica di Pasqua, il Dicastero per il clero ha aggiornato la disciplina riguardante le intenzioni delle sante messe e le relative offerte, questione che rappresenta una delle forme più concrete con cui i fedeli partecipano attivamente alla vita della Chiesa. La richiesta di celebrare una messa, per i vivi o per i defunti, è una consuetudine molto antica, finora disciplinata in modo che la Chiesa potesse mantenere la parola data agli offerenti senza incorrere nel pericolo di «commercio» di cose sacre. Il nuovo documento, integrando le norme del decreto Mos iugiter del 1991, introduce regole più chiare per garantire trasparenza e correttezza nei confronti dei fedeli ed evitare abusi che si sono impropriamente diffusi. Nasce per affrontare alcune criticità emerse nella prassi, tra cui «la carenza di clero in grado di soddisfare le richieste di messe», specialmente in merito alle messe con intenzioni «collettive», ovvero celebrazioni che hanno più intenzioni nel medesimo rito. I punti su cui maggiormente si è concentrato il Dicastero riguardano il consenso esplicito degli offerenti, la garanzia dei sacramenti ai più poveri e la vigilanza contro gli illeciti. Infine, è stata annunciata una verifica che, trascorsi dieci anni dall’entrata in vigore di queste norme, controllerà la loro applicazione e stabilirà un eventuale aggiornamento.

Documenti, 2025-11

Questioni di genere nei registri parrocchiali

Dicastero per i testi legislativi

Con una lettera datata 25 ottobre 2024, il Dicastero per i testi legislativi è intervenuto con una nota Circa l’effetto di varie «questioni di genere» sui registri parrocchiali a chiarire «la corretta modalità di annotare nel registro dei battesimi i nomi dei genitori del battezzato, qualora il bambino sia figlio naturale di una persona che vive in un’unione omosessuale,
o adottato da una coppia di persone omosessuali, o frutto di fecondazione eterologa, di “utero in affitto”» (Communicationes [2024] 2, 348s).