Documenti, 7/2001, 01/04/2001, pag. 210
Le associazioni di promozione sociale
Il principio della sussidiarietà tra le istituzioni e le associazioni che svolgono "attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati" – sta alla base della legge 7 dicembre 2000, n. 383 sulla Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Il dispositivo completa la ridefinizione organica del variegato quadro del "privato sociale con ruolo pubblico", avviata nel 1991 con le leggi n. 266 sul volontariato e n. 381 sulla cooperazione sociale, e proseguita nello scorso novembre con la Legge quadro n. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Non sono considerati associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, quelle professionali e di categoria; le associazioni riconosciute invece tali potranno ricevere contributi dai soci, dallo stato e dall’Unione Europea, eredità e donazioni, e potranno stipulare convenzioni con gli enti pubblici per lo svolgimento delle attività statutarie; dovranno però essere iscritte a un registro nazionale e regionale e tenere rendiconti economico-finanziari. Cf. ampiamente Regno-att. 6,2001,159ss.
Originale: stampa (20.3.2001) da sito Internet www.senato.it.
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