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Attualità
Attualità, 8/2022, 15/04/2022, pag. 218

Santa Sede - Riforma della curia: prendere sul serio il Concilio

Come si è arrivati alla costituzione Praedicate Evangelium

Enrico Galavotti

La costituzione Praedicate Evangelium, pubblicata significativamente il 19 marzo, a 9 anni esatti dalla cerimonia che ha dato inizio al ministero petrino di Francesco, rappresenta quindi il prodotto di questo processo di riforma, che nel corso del tempo ha conosciuto delle importanti correzioni di rotta.

 

All’indomani della rinuncia di Benedetto XVI era diffusa la convinzione, e non solo dentro il collegio cardinalizio, che fosse urgente una riforma della struttura curiale. La stessa decisione di Joseph Ratzinger, quantunque le motivazioni addotte nel discorso pronunciato l’11 febbraio 2013 fossero di tutt’altro tenore, era giudicata strettamente connessa a una situazione di crisi che aveva ormai investito in modo conclamato le strutture di governo centrale della Chiesa cattolica e che il pontefice tedesco non aveva saputo o potuto contrastare.1

Anche per questa ragione il conclave del 2013 scelse qualcuno che, senza avere alcun legame con la curia che non fosse quello di un comune vescovo diocesano non italiano, potesse finalmente mettere mano a un processo che sanasse le disfunzioni che si erano appalesate negli anni precedenti, mettendo il papa in imbarazzo più di una volta. Joseph Ratzinger, che aveva lasciato intendere di voler declinare il proprio pontificato come un passaggio d’assimilazione dei contenuti di quello di Wojtyla, non poteva certo impegnarsi in una riforma organica di ciò che lui stesso, come prefetto della Congregazione della dottrina della fede, aveva contribuito a definire.2

Ma resta importante considerare il cumulo di aspettative riposte a questo riguardo nel successore di Benedetto XVI, che infatti lo condussero, a un mese esatto dall’elezione, a comunicare la decisione di dotarsi di un «Consiglio di cardinali» di cui, a 6 mesi esatti dall’elezione, definì in un brevissimo chirografo, gli scopi, rivolti da un lato ad aiutarlo «nel governo della Chiesa universale» e, dall’altro, a «studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica Pastor bonus sulla Curia romana».3

La costituzione Praedicate Evangelium, pubblicata significativamente il 19 marzo, a 9 anni esatti dalla cerimonia che ha dato inizio al ministero petrino di Francesco, rappresenta quindi il prodotto di questo processo di riforma, che nel corso del tempo ha conosciuto delle importanti correzioni di rotta.

La più evidente sta proprio nella scelta di non contenersi in un aggiustamento della costituzione sulla curia promulgata da Giovanni Paolo II 10 anni dopo la sua elezione, ma di mettere mano a un progetto di riforma decisamente più organico: una decisione in cui deve aver giocato la progressiva presa d’atto da parte del papa che le questioni da affrontare erano decisamente più numerose e complesse di quanto non ne avessero contezza gli stessi cardinali che avevano partecipato al conclave del 2013; ma anche una decisione che, con ogni probabilità, è scaturita dallo stesso metodo di lavoro seguito dal papa, che non ha delegato il lavoro ad alcuni specialisti, ma ha effettivamente dato spazio al Consiglio dei cardinali – che dalla sua istituzione nel 2013 all’ultima riunione del febbraio 2022 si è riunito 40 volte – e alle conferenze episcopali nazionali, che hanno avuto modo di intervenire ripetutamente sulle stesure preparatorie.

Ciò che, in ogni caso, ha rappresentato una novità rispetto alle precedenti riforme curiali è il fatto che, per la prima volta, la curia romana non è stata l’esclusiva responsabile del processo di riforma. Si può affermare anzi che per modalità operative, soggetti coinvolti e, soprattutto, decisioni finali, essa sia stata collocata piuttosto in una posizione paritetica, quando non subordinata, rispetto alle altre istituzioni e realtà coinvolte, a partire anzitutto dal Consiglio dei cardinali.

Al momento della sua istituzione era infatti piuttosto evidente che tale struttura, presentata da Francesco come la realizzazione di una richiesta avanzata dal collegio cardinalizio durante le congregazioni pre-conclavarie, doveva svolgere un ruolo vicario rispetto a una curia giudicata con ogni evidenza incapace, in quel particolare momento, d’attivare gli anticorpi necessari per uscire dalla sua condizione di crisi: è emblematico di ciò il fatto che solo all’indomani dell’avvicendamento tra il card. Bertone e monsignor Pietro Parolin, il segretario di Stato – che della struttura curiale sin lì esistente costituiva l’esponente di punta – sia stato effettivamente integrato nel Consiglio.

E che il giudizio di Bergoglio sulla crisi che affliggeva la curia, ma anche sull’incapacità dei propri membri di prenderne atto e di reagire, fosse critico è diventato sempre più evidente nel corso degli anni, quando la tradizionale udienza natalizia del papa ai membri della curia – accompagnata sempre dal dono di volumi scelti con arguzia pungente – è diventata l’occasione per ribadire che senza una effettiva «conversione» dei costumi curiali nessuna riforma istituzionale sarebbe risultata efficace.

Da Pio X a Giovanni Paolo II

Certo è che se la riforma promulgata da Francesco è scaturita dalla convinzione diffusa che il funzionamento della curia esigesse una messa a punto, resta il fatto – questo sì impressionante – che quella decisa e approvata da papa Bergoglio è la terza riforma organica della curia in poco più di mezzo secolo.4 Per apprezzare ancora meglio la rilevanza di questo dato si deve tenere presente che tra l’atto con cui Sisto V riorganizzò il funzionamento della curia nel 1588 e la sua successiva riforma trascorsero oltre tre secoli.

Fu infatti Pio X, nel 1908, a decretare con la costituzione Sapienti consilio, un’importante riorganizzazione curiale, che in parte muoveva da alcune petizioni presentate dai padri conciliari del concilio Vaticano I (che avevano chiesto per lo più semplificazioni burocratiche), ma che era stata imposta soprattutto dalla perdita definitiva del potere temporale nel 1870, che di punto in bianco aveva reso assolutamente superflui alcuni uffici e cariche esistenti da secoli.

Dunque dopo la pur necessaria spending review imposta indirettamente dal Regno d’Italia, l’antica struttura curiale per dicasteri fu riorganizzata secondo la tripartizione tra congregazioni, tribunali e uffici. Già l’ordine in cui questi erano stati presentati rispondeva a un assetto gerarchico: in particolare era stato dato un posto di primo piano al sant’Uffizio, scelta che avrebbe dato una particolare configurazione al funzionamento della curia romana nei decenni a seguire.5

È importante ricordare che, praticamente da subito, furono avanzate, più o meno ufficialmente, proposte di emendamento a questa riforma – che pure era stata solennizzata da Benedetto XV nei canoni del Codice di diritto canonico del 1917! –, a riprova di come la configurazione curiale disegnata da Pio X fosse ben lontana dall’aver soddisfatto gli uffici coinvolti. Tutti i progetti informali che circolarono nei decenni seguenti erano accomunati dal desiderio di de-italianizzare la curia (un sentimento che era diventato sempre più forte dopo le due guerre mondiali) e da quello di rovesciare gli equilibri di forza che si erano prodotti all’interno dell’organigramma curiale.

Riassumendo i termini della questione, si può dire infatti che per tutto il Novecento si poté osservare come all’interno della curia agì costantemente un dualismo tra il sant’Uffizio e la Segreteria di stato, mentre s’assisteva alla graduale riduzione di peso della congregazione di Propaganda fide da un lato e di quella concistoriale dall’altro, che pure avevano avuto un ruolo centrale per secoli. 

Alcuni pontefici hanno immaginato di ottemperare alle disfunzioni generate anche da questo dualismo sia svolgendo un ruolo fortemente dirigista rispetto all’attività dei dicasteri (ancora a distanza di decenni c’erano curiali che si lamentavano della «dittatura» patita durante il papato di Pio XI), sia generando delle vere e proprie disfunzioni ad hoc, in modo da costringere i membri della curia a interfacciarsi costantemente con l’appartamento pontificio: basti pensare a ciò che è accaduto con Pio XII, che dal 1944 alla morte scelse di non avere un proprio segretario di Stato, investendo in questo modo il sant’Uffizio di questioni che avevano anche ricadute politiche importantissime (come il decreto di scomunica del 1949).

L’aspetto curioso è che la rilevanza del ruolo assunto dal sant’Uffizio non tardò a sortire anche degli effetti importanti rispetto agli stessi spazi di manovra del papa. È noto come Pio XII coltivò – anche se non sappiamo ancora con quale effettiva convinzione – il progetto di una riconvocazione e chiusura del concilio Vaticano. Ma è interessante osservare come questo progetto – della cui preparazione il papa investì principalmente il sant’Uffizio – fu letteralmente scarnificato da una sequenza di atti del papa e della stessa congregazione che nel 1951, pochi mesi dopo un solennissimo anno santo, condusse al suo definitivo accantonamento.

Alla morte di Pio XII nell’ottobre 1958, la preoccupazione maggiore dei cardinali era precisamente quella di ricondurre la curia a un regime di funzionamento ordinario: sia con la nomina di un segretario di Stato, sia provvedendo alla copertura dei numerosi posti vacanti. Giovanni XXIII andò effettivamente incontro a queste attese, ma la decisione di convocare un nuovo concilio aprì una nuova fase nella storia delle riforme curiali.6

Quando infatti i vescovi presero atto che il Vaticano II era un concilio a tutti gli effetti, il tema della curia s’impose rapidamente all’ordine del giorno. I padri conciliari chiedevano un’effettiva internazionalizzazione delle cariche, un decentramento di alcune competenze e, per quello che riguardava il trattamento delle questioni dottrinali, l’abbandono di prassi inquisitoriali che erano antievangeliche, ancor prima che anacronistiche.

Prima che il dibattito conciliare diventasse infuocato fu Paolo VI – che su questo tema era particolarmente sensibile per ragioni autobiografiche – a decidere di sottrarre la questione della curia dall’agenda del Vaticano II, impegnandosi a procedere a una riforma, che venne effettivamente condotta in porto nel 1967 attraverso la costituzione Regimini Ecclesiae universae.

Nel dicembre 1965 il papa aveva già proceduto a una riforma del sant’Uffizio (ora Congregazione per la dottrina della fede); più in generale Paolo VI procedette ad alcuni mutamenti di denominazione e alla soppressione di dicasteri, definì il primato curiale della Segreteria di stato, mise fine alla concezione della curia come realtà chiusa all’esterno, sancendo l’aggregazione alle congregazioni dei vescovi residenziali, stabilì il principio della temporaneità delle cariche (fissate in un quinquennio) e procedette, infine, a un’internazionalizzazione dei membri della curia.7

Montini era cosciente di come il suo tentativo di riforma fosse perfettibile e già alla metà degli anni Settanta aveva istituito una commissione che avrebbe dovuto procedere, a tempo debito, alle opportune revisioni. Fu Giovanni Paolo II, con la costituzione Pastor bonus del 1988, a procedere a questa sorta di «tagliando» della riforma montiniana: procedette così alla ridenominazione di alcune congregazioni (anche mediante l’abolizione del prefisso «sacra») e istituì i pontifici consigli (che ricomprendevano i segretariati sorti durante o in seguito al Vaticano II e altre strutture più recenti); Wojtyla ribadì quindi – almeno in linea teorica –, il ruolo di preminenza della Segreteria di stato8 e immaginò che le visite ad limina dei vescovi di tutto il mondo fossero sufficienti a realizzare la collegialità episcopale riaffermata dal Concilio e a favorire un’interazione soddisfacente tra i vescovi e la curia.

Chiese locali ed evangelizzazione

Di fatto Pastor bonus, proprio per la sua impostazione ecclesiologica, non è riuscita a sciogliere la questione – che neppure il perito Montini aveva saputo risolvere – di una composizione tra il funzionamento di una curia le cui radici più profonde affondavano nella stagione medievale e i profondi rivolgimenti ecclesiologici postulati dal Vaticano II. Già nell’ottobre 1966 Giuseppe Dossetti aveva indicato che il tema della riforma della curia «non è dunque un tema di costume o di rinnovamenti e restauri tecnici, ma è un tema teologico e istituzionale che oggi assume particolare importanza per il fatto che la curia, ancorché migliorata e rinnovata nella sua funzionalità, proprio per definizione non è più in grado di adempiere la sua funzione di organo, di ausilio al governo della Chiesa universale».9

Ed effettivamente dalla riforma di Paolo VI a oggi è risultato sempre più evidente che anche l’inserimento di non italiani, giudicato da molti una sorta di panacea per ogni malanno romano, rappresentava di fatto un espediente per eludere i veri nodi – collegialità, sinodalità, ruolo dei laici – che il Concilio aveva posto sul tavolo.

Una semplice lettura, anche da non canonisti, della costituzione Praedicate Evangelium di Francesco restituisce immediatamente l’impressione che essa rappresenti – almeno potenzialmente – il tentativo sin qui più serio d’assimilare il magistero conciliare. Anzitutto per lo sforzo di ridefinire gli scopi dell’istituzione curiale, affiancando alle ripetute affermazioni sul «servizio» che essa deve svolgere indicazioni operative concrete che hanno anche già preso la forma in un corollario di atti precedenti a questa costituzione.10

Sul versante della collegialità, Praedicate Evangelium si pone quindi in sequenza a una prassi che ha segnato in profondità il papato di Francesco, impegnandolo a restituire ai vescovi – e questa è indiscutibilmente una novità – competenze che la Santa Sede e i suoi organi direttivi hanno gradualmente assorbito nel corso dei secoli; ancora più rilevante appare il coinvolgimento dei laici, ai quali si apre la possibilità di essere investiti di funzioni direttive nei nuovi dicasteri curiali; è stato infine accantonata la competizione dualistica novecentesca tra Segreteria di stato e Congregazione per la dottrina della fede, collocando al vertice della curia un nuovo dicastero per l’evangelizzazione del quale il papa assumerà direttamente la guida.

Resta naturalmente da appurare se e come questa nuova riforma curiale reggerà di fronte alle formidabili sfide che attendono la Chiesa nel XXI secolo. Di certo si può dire che Francesco – che a Roma è stato sin qui guardato dall’alto in basso come lo fu nel XVI secolo l’olandese Adriano VI – la riforma della curia l’ha profilata: e a giudicare dalla fatica con cui è stata prodotta e dalle reazioni critiche di chi era affezionato ai modelli precedenti, qualche incisione profonda, questa volta, c’è stata.

 

Enrico Galavotti

 

1 Una delle più lucide analisi della congiuntura sfociata nella decisione di Benedetto XVI è stata offerta da D. Menozzi, Storia della Chiesa/4. L’età contemporanea, EDB, Bologna 2019, pp. 319-326.

2 Su questo le pagine migliori sono state scritte da R. Regoli, Oltre la crisi della Chiesa. Il pontificato di Benedetto XVI, Lindau, Torino 2016; i limitati interventi di Ratzinger sull’assetto curiale sono stati censiti da L. Lorusso, «Le modifiche di Benedetto XVI alla costituzione apostolica “Pastor bonus”: un ponte verso ulteriori riforme», in Iura orientalia 10(2014), 67-83.

3 Francesco, «Il consiglio di cardinali», in Regno-doc. 19,2013, 604.

4 Cf. l’agile excursus di F. De Lasala Claver, Storia della curia romana, Pontificia università gregoriana, Roma 1992.

5 Su quanto è intervenuto tra Porta Pia e Sapienti consilio si veda la documentata ricostruzione di F. Jankowiak, La Curie romaine de Pie IX à Pie X. Le gouvernement central de l’Église et la fin des États pontificaux, École française de Rome, Roma 2007.

6 Sull’attitudine di Roncalli rispetto alle dinamiche curiali si veda M. Velati, «Giovanni XXIII e la curia romana: stato delle conoscenze e prospettive di ricerca», in Cristianesimo nella storia 25(2004) 2, 659-693.

7 Cf. F.-C. Uginet, «La constitution Regimi Ecclesiae universae», in Paul VI et la modernité dans l’Église. Actes du colloque de Rome (2-4 juin 1983), École française de Rome, Roma 1984, 603-613.

8 R. Astorri, «La Segreteria di stato nelle riforme di Paolo VI e Giovanni Paolo II», in Mélanges de l’Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée CX/2 (1998), 501-518.

9 G. Dossetti, Il Vaticano II. Frammenti di una riflessione, a cura di F. Margiotta Broglio, Il Mulino, Bologna 1996, 70.

10 Alcuni di questi erano stati già riepilogati con puntualità da M. Semeraro, «La riforma di papa Francesco», in Regno-att. 14,2016,434-441, e Id., «Riforma della Curia. In atto», in Regno-att. 2,2018,1-7.

 

Tipo Articolo
Tema Santa Sede
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