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Attualità
Attualità, 6/1981, 15/03/1981, pag. 141

Dove la chiesa?

G.S.

Leggi anche

Documenti, 2025-11

Non è possibile «sbattezzarsi»

Dicastero per i testi legislativi

«Il registro di battesimo non è una lista di membri, bensì una registrazione dei battesimi che hanno avuto luogo. Avendo come sola finalità quella di attestare un “fatto” storico ecclesiale, esso non intende accreditare la fede religiosa delle singole persone o il fatto che un soggetto sia membro della Chiesa. Infatti, i sacramenti ricevuti e le registrazioni effettuate non limitano in alcun modo la libera volontà di quei fedeli cristiani che, in forza di essa, decidono di abbandonare la Chiesa». Con la Nota esplicativa sul divieto di cancellazioni nel registro parrocchiale dei battesimi, pubblicata il 17 aprile, il Dicastero per i testi legislativi ha chiarito che non è possibile, secondo il diritto canonico, la cancellazione di un battesimo dal registro parrocchiale dei battesimi (chiamata colloquialmente «sbattezzo»). Si può invece fare aggiungere come annotazione un atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica, come stabilito già nel 2006 dall’allora Pontificio consiglio per i testi legislativi.

Il 25 ottobre 2024 il Dicastero per i testi legislativi era poi intervenuto con una nota Circa l’effetto di varie «questioni di genere» sui registri parrocchiali a chiarire «la corretta modalità di annotare nel registro dei battesimi i nomi dei genitori del battezzato, qualora il bambino sia figlio naturale di una persona che vive in un’unione omosessuale, o adottato da una coppia di persone omosessuali, o frutto di fecondazione eterologa, di “utero in affitto”» (cf. riquadro a p. 326).

Documenti, 2025-11

Vaticano: non pubblicare i nomi di accusati di abusi

Dicastero vaticano per i testi legislativi

In una lettera pubblicata in febbraio, il Dicastero vaticano per i testi legislativi ha sconsigliato la pubblicazione senza giustificati motivi di accuse lesive della reputazione di qualcuno, come quelle di vio- lenze su minori, soprattutto se la persona è deceduta e quindi non può difendere il suo buon nome, come è divenuta consuetudine per diocesi e commissioni d’indagine indipendenti (www.delegumtextibus.va).

Documenti, 2025-11

Questioni di genere nei registri parrocchiali

Dicastero per i testi legislativi

Con una lettera datata 25 ottobre 2024, il Dicastero per i testi legislativi è intervenuto con una nota Circa l’effetto di varie «questioni di genere» sui registri parrocchiali a chiarire «la corretta modalità di annotare nel registro dei battesimi i nomi dei genitori del battezzato, qualora il bambino sia figlio naturale di una persona che vive in un’unione omosessuale,
o adottato da una coppia di persone omosessuali, o frutto di fecondazione eterologa, di “utero in affitto”» (Communicationes [2024] 2, 348s).