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Documenti, 19/2021, 01/11/2021, pag. 606

Insegnamento ecclesiastico a distanza

Congregazione per l’educazione cattolica (degli istituti di studi)

Il progresso tecnologico, il diverso clima culturale, ma soprattutto la pandemia hanno imposto nuovi metodi didattici anche per le facoltà e le università ecclesiastiche: uno fra tutti, l’insegnamento a distanza. Su questo tema è intervenuta la Congregazione per l’educazione cattolica, emanando il 13 maggio una Istruzione per l’applicazione della modalità dell’insegnamento a distanza nelle università/facoltà ecclesiastiche, che è entrata in vigore con l’anno accademico 2021-2022. Il testo ha come riferimento fondamentale la costituzione apostolica Veritas gaudium, promulgata da Francesco il 28 gennaio 2018, in cui già si manifestava un forte interesse per tale modalità «mediata» d’insegnamento, da affiancare a quella classica «in presenza» o da alternare, tramite una modalità «mista», e si concedeva ad alcuni Istituti superiori di scienze religiose di disporre di questa forma. Ora anche facoltà e università ecclesiastiche hanno la possibilità, previa approvazione della Congregazione, di elaborare ordinamenti degli studi in cui una parte dei corsi possa essere svolta da remoto. L’istruzione si pone come obiettivo proprio quello di fornire norme e linee guida per l’applicazione di tale metodo, con una particolare attenzione alle cosiddette «periferie umane». Detto ciò, i firmatari del documento non mancano di precisare l’importanza fondamentale di una didattica in presenza.

Stampa (23.8.2021) da sito web www.educatio.va.

1. Preambolo 

     L’impatto della comunicazione digitale sul mondo della formazione e dell’istruzione ha messo in evidenza, fin dai primi anni 2000, l’ampio panorama dell’«insegnamento a distanza». Non si tratta soltanto di un fattore di innovazione tecnologica introdotto nel mondo della formazione universitaria, ma anche di un elemento capace di trasformare profondamente la cultura accademica e di riscrivere la logica dei processi di educazione e di apprendimento, nonché gli obiettivi della formazione.

     Per questo la Santa Sede, già prima della pubblicazione della costituzione apostolica Veritatis gaudium,[1] ha manifestato il proprio interesse per questa modalità di insegnamento. In effetti, la Congregazione per l’educazione cattolica aveva concesso già da diversi anni ad alcuni Istituti superiori di scienze religiose la possibilità di impartire alcune discipline sotto forma di insegnamento a distanza, a condizione che fossero soddisfatte determinate esigenze in termini di formazione comunitaria. Infatti, l’educazione cattolica non è mai un semplice processo di trasmissione di conoscenze e competenze intellettuali; essa intende piuttosto contribuire alla formazione integrale della persona nelle sue diverse dimensioni (intellettuale, culturale, spirituale...) incluse, ad esempio, la vita comunitaria e le relazioni vissute all’interno della comunità accademica e in stretto rapporto con il corpo docente, il personale amministrativo e di servizio e gli altri studenti.

     Un ulteriore passo è stato compiuto con la pubblicazione della costituzione apostolica Veritatis gaudium. Le facoltà/università ecclesiastiche hanno ora la possibilità, con la previa approvazione di questo dicastero, di elaborare ordinamenti degli studi in cui «una parte dei corsi può essere svolta nella forma di insegnamento a distanza» (VG Norme applicative,[2] art. 33 § 2).

     Lo scopo della presente istruzione, frutto di un’ampia consultazione di tutte le facoltà e università ecclesiastiche (cf. lettera circolare n. 1 dell’8 dicembre 2018), dei qualificati pareri di esperti in materia da diverse parti del mondo, nonché dei membri della medesima Congregazione e degli organismi della curia romana, è di offrire linee guida e norme per l’applicazione della modalità di insegnamento a distanza nelle facoltà/università ecclesiastiche.

 

 2. Considerazioni preliminari

     Prima di presentare le linee guida e le norme relative alla modalità di insegnamento a distanza, si ritiene importante specificare le argomentazioni che la costituzione apostolica Veritatis gaudium ha seguito al riguardo e precisare alcuni termini. 

La costituzione apostolica Veritatis gaudium

     La costituzione apostolica Veritatis gaudium introduce aspetti importanti su alcuni temi riguardanti le varie forme di insegnamento a distanza, tra le quali: lo sviluppo delle tecnologie informatiche, i recenti metodi pedagogici, la collaborazione in rete.

     – Insiste sulla «necessità urgente di “fare rete” tra le diverse istituzioni» (VG Proemio, 4d);

     – Sottolinea che: «Le università costituiscono la sede primaria della ricerca scientifica per  il progresso delle conoscenze e della società, svolgendo un ruolo determinante per lo sviluppo economico, sociale e culturale, soprattutto in un tempo come il nostro segnato da veloci, costanti e vistosi cambiamenti nel campo delle scienze e delle tecnologie» (VG Proemio, 5);

     – Esorta affinché nelle varie facoltà ecclesiastiche «si applichino opportunamente i recenti metodi didattici e pedagogici, atti a meglio promuovere l’impegno personale degli studenti e la loro partecipazione attiva agli studi» (VG 37 § 2);

     – Incoraggia le facoltà ecclesiastiche a mettere a disposizione i «sussidi informatici e tecnici audiovisivi, ecc., che siano di aiuto alla didattica e alla ricerca» (VG 56 § 1);

     – Invita le facoltà ecclesiastiche, sia di una stessa regione sia anche di un più ampio territorio, a collaborare tra loro «per sviluppare quella che vien detta solitamente “interdisciplinarità” e che appare sempre più necessaria; e, parimenti, per sviluppare la cosiddetta “complementarietà” tra le varie facoltà; e, in generale, per realizzare la penetrazione della sapienza cristiana in tutta la cultura» (VG 66);

     – Precisa, inoltre, che: «Una parte dei corsi può essere svolta nella forma di insegnamento a distanza, se l’ordinamento degli studi, approvato dalla Congregazione per l’educazione cattolica, lo prevede e ne determina le condizioni, in modo particolare circa gli esami» (cf. VG Norme applicative, art. 33 § 2).

Chiarimento della terminologia
circa la modalità dell’insegnamento a distanza 

     Per poter conseguire il grado accademico in uno dei tre cicli o altri titoli, lo studente deve soddisfare le condizioni previste nello statuto della facoltà, ovvero: 1) essere regolarmente iscritto; 2) aver terminato il curricolo degli studi prescritto (quantificato in crediti formativi comparabili o in ECTS adeguati); 3) aver superato i relativi esami e alcune altre eventuali modalità d’esame (cf. VG, art. 48).

     Riguardo alla sopra citata seconda condizione, ogni facoltà ecclesiastica ha il dovere di organizzare gli ordinamenti degli studi seguendo le linee orientative offerte dalla costituzione apostolica Veritatis gaudium, senza dimenticare che: «Gli studi ecclesiastici non possono limitarsi a trasferire conoscenze, competenze, esperienze, agli uomini e alle  donne del nostro tempo, desiderosi di crescere nella loro consapevolezza cristiana, ma devono acquisire l’urgente compito di elaborare strumenti intellettuali in grado di proporsi come paradigmi d’azione e di pensiero, utili all’annuncio» (VG Proemio, 5). In altre parole, il lavoro scientifico dello studente di una facoltà ecclesiastica non si riduce al semplice completamento dell’ordinamento degli studi mediante l’ottenimento dei rispettivi crediti formativi comparabili/ECTS. Si tratta, piuttosto, di allargare l’orizzonte della formazione accademica attraverso la frequenza di lezioni, la partecipazione agli esercizi e la frequenza ai seminari, lo studio privato, il lavoro personale sotto la guida dei professori, la preparazione di elaborati, la partecipazione attiva con gli studenti, la ricerca, l’azione pastorale, gli esami. (cf. VG, art. 33; VG Norme applicative, artt. 3, 32, 33 §1).

     Pertanto, la Congregazione, con questa istruzione, invita tutte le università e facoltà ecclesiastiche ad approfondire sempre di più le novità della costituzione apostolica Veritatis gaudium e ad attrezzarsi in modo sempre più adeguato con nuove tecnologie, sviluppando anche forme di collaborazione, di ricerca condivisa e curando la qualità tecnica/pedagogica. Allo stesso tempo, raccomanda alle università/facoltà ecclesiastiche un maggiore impegno nella preparazione specifica dei docenti e dei tutor al corretto utilizzo delle nuove metodologie pedagogiche e strumentazioni didattiche.

Modalità di didattica dell’offerta formativa

     L’offerta di un corso o una disciplina viene attuata attraverso tre fattori fondamentali, vale a dire, l’insegnamento, l’accompagnamento e la valutazione. Dalla combinazione di questi elementi scaturisce un certo tipo di didattica o di approccio alla materia di insegnamento.

     1. Didattica «in presenza» o «immediata»: con il termine «immediata» si intende l’interazione diretta tra docente e studente, e tra studente e studente, e non esige interposizioni o strumentazioni.

     2. Didattica «mediata»: è quella in cui l’insegnamento, l’accompagnamento e la valutazione si realizzano attraverso una piattaforma telematica.

     3. Didattica «mista» – blended learning: essa consiste in un processo di insegnamento, di apprendimento e valutazione che si svolge attivando fasi di didattica immediata e altre fasi di didattica mediata.

Formedi insegnamento nella modalità a distanza

     Per la costruzione e il consolidamento della comunità accademica è necessario garantire gli incontri attraverso:

     1. La lezione impartita in un’aula con la presenza fisica degli studenti (= lezione ordinaria).

     2. La lezione presenziale on-line: il docente, utilizzando metodologie pedagogiche proprie e strumentazioni didattiche specifiche per l’insegnamento a distanza, fa la lezione o svolge l’attività programmata in tempo reale e in diretta per via telematica con la partecipazione degli studenti (in modo sincronico) i quali, inoltre, possono interagire sia con il docente che con i compagni di classe.

     3. Sessioni straordinarie: gli studenti potranno essere convocati in un luogo fisico per momenti specifici, come all’inizio del corso per la presentazione delle materie o alla fine del corso per una sintesi finale e per conferenze di formazione.

     4. Incontro personalizzato (individuale o in piccoli gruppi): in questo tipo di incontro si risolvono i dubbi, si svolgono attività, si gestisce la valutazione continua e quella relativa agli esercizi didattici del corso.

     5. Incontri necessari, complementari a altri strumenti abituali come i sussidi didattici, oltre allo studio personale e al tempo dedicato alla lettura, alla comprensione e allo svolgimento delle attività proprie di ogni materia.

Le relazioni accademiche

     La modalità di insegnamento a distanza, sia attraverso la cosiddetta didattica «mista» – blended learning che con la didattica «mediata», presuppone la promozione e l’instaurazione di relazioni dello studente con i diversi soggetti della comunità accademica:

     1. Il docente: egli ha il compito di tenere il corso e offrire la propria disciplina attraverso la partecipazione degli studenti alle lezioni presenziali o attraverso le lezioni on-line. Questa relazione comprende anche il contatto diretto con gli studenti, l’impegno di rispondere alle domande, la correzione degli esercizi, la comunicazione dei risultati e la correzione degli errori. In alcuni casi, sarà utile avere un manuale del corso/disciplina e/o l’offerta dei contenuti attraverso gli appositi sussidi didattici. Va sottolineato che, con l’insegnamento a distanza, le normative sulla stabilità, sulla titolazione accademica richiesta e su tutte le altre esigenze applicabili ai docenti in ogni istituzione ecclesiastica, non cambiano.

     2. Il tutor (che può coincidere con il docente): ha il compito di guidare lo studente nello studio e nel risolvere i dubbi pratici riguardanti lo studio. Egli deve essere accessibile in orari prestabiliti, in modalità presenziale attraverso colloqui o in videoconferenza (chiamate individuali o in piccoli gruppi), per telefono, per posta o per e-mail, utilizzando una piattaforma telematica ufficiale dell’università/facoltà ecclesiastica. L’importanza delle sessioni di tutoraggio è più significativa nella didattica mista e mediata, in cui lo studente ha bisogno di un maggiore accompagnamento rispetto alla didattica immediata.

     3. La relazione con gli altri studenti attraverso: a) gli incontri presenziali fisici che possono essere organizzati; b) la partecipazione alle lezioni on-line in cui gli studenti si conoscono e condividono l’esperienza di apprendimento; c) lo spazio offerto dal campus virtuale per ogni disciplina/materia, dove gli studenti possono interagire, partecipando a blog e forum. Essi possono anche lavorare insieme sui compiti assegnati dal tutor che guida il campus virtuale.

     4. La direzione accademica: gli studenti e i docenti devono avere accesso, direttamente o tramite un delegato degli studenti, alla gestione accademica della facoltà ecclesiastica per presentare proposte, preoccupazioni, criticità e altre problematiche o per rivolgersi ai servizi di segretaria per il rilascio di documentazione, trasparenza nelle informazioni, tutela del diritto alla riservatezza. Allo stesso modo, la facoltà o l’università dovrà nominare un delegato che garantisca e sorvegli le normative sulla dignità e rispetto della persona e della stessa istituzione.

Gli studenti

     Le facoltà ecclesiastiche sono normalmente frequentate da chierici e laici che si preparano per la ricerca, per l’insegnamento, per l’azione pastorale o per svolgere particolari incarichi ecclesiastici (cf. VG artt. 76, 77, 85 § d; VG Norme applicative art. 3).

     Tuttavia, la stessa costituzione apostolica Veritatis gaudium insiste sul fatto che: «Tutto il popolo di Dio si prepari a intraprendere “con spirito” una nuova tappa dell’evangelizzazione. Ciò richiede “un deciso processo di discernimento, purificazione e riforma”. In tale processo è chiamato a giocare un ruolo strategico un adeguato rinnovamento del sistema degli studi ecclesiastici» (VG Proemio, n. 3).

     Per questo, utilizzando la modalità dell’insegnamento a distanza, le facoltà ecclesiastiche potrebbero ampliare la formazione accademica per raggiungere coloro che, in un modo o nell’altro, sono inseriti nell’attività di evangelizzazione, tra i quali:

     1. Gli agenti pastorali che vanno «dai vescovi fino al più umile e nascosto dei servizi ecclesiali». Si tratta di creare «luoghi in cui rigenerare la propria fede in Gesù crocifisso e risorto, in cui condividere le proprie domande più profonde e le preoccupazioni del quotidiano, in cui discernere in profondità con criteri evangelici sulla propria esistenza e esperienza, al fine di orientare al bene e al bello le proprie scelte individuali e sociali» (esort. ap. Evangelii gaudium, nn. 76-77; EV 29/2182s).

     2. I membri di vita contemplativa, che include l’intera gamma della vita monastica e contemplativa. Si tratta di offrire una formazione accademico-culturale caratterizzata da un «accento peculiare, nella formazione a una cultura cristianamente ispirata, a scoprire in tutta la creazione l’impronta trinitaria che fa del cosmo in cui viviamo “una trama di relazioni” in cui “è proprio di ogni essere vivente tendere verso un’altra cosa”, propiziando “una spiritualità della solidarietà globale che sgorga dal mistero della Trinità”» (cf. VG Proemio n. 4 § a).

     3. Le periferie umane: comprendono quelle condizioni dell’esistenza segnate dall’emarginazione, dall’abbandono, dal dolore, dalla privazione, dalla perdita di senso e di speranza. I poveri, i malati, gli emarginati, i migranti, gli itineranti, i circensi, gli apolidi, i detenuti, le persone sole e coloro che vivono e lavorano in mare o sulle strade sono i destinatari di iniziative di assistenza, cura e promozione umana, sociale e spirituale (cf. esortazione apostolica Gaudete et exsultate, n. 135).

     Spetta alla Congregazione per l’educazione cattolica valutare e approvare le richieste degli ordinamenti degli studi per gli studenti che appartengono a questi tre gruppi, tenendo conto della realtà particolare e nel rispetto dello scopo, dell’insegnamento stesso e della qualità dell’educazione cattolica sopra nominata nonché avendo sentito gli uffici competenti della conferenza episcopale/struttura gerarchica orientale o del superiore maggiore.

La biblioteca e le banche dati

     Le università/facoltà ecclesiastiche devono garantire agli studenti che seguono la modalità dell’insegnamento a distanza l’accesso alla biblioteca e alle banche dati, perché non si può avere nessuna formazione scientifica, iniziazione alla ricerca oppure ricerca vera e propria senza una biblioteca e banche dati. L’accesso alla biblioteca e banche dati è un diritto che ha lo studente regolarmente iscritto e che deve essere incluso nelle tasse accademiche, tenuto presente il tipo di utenza a cui il servizio viene reso disponibile.

La valutazione

     Lo studente che utilizza la modalità dell’insegnamento a distanza può essere valutato in due modi, che risultano compatibili e complementari:

     1. La valutazione continua: si tratta di attività didattiche programmate durante lo svolgimento del corso che lo studente deve superare per poter accedere alla valutazione finale. Queste attività potrebbero essere effettuate attraverso una piattaforma telematica.

     2. La valutazione finale: permette di certificare che lo studente abbia acquisito le conoscenze e competenze associate ai risultati di apprendimento stabiliti per ogni disciplina. È necessario superare questa prova o esame per ottenere la promozione nella materia specifica. Se la valutazione finale non è positiva, i risultati della valutazione continua non sono utilizzabili.

     La valutazione continua e la valutazione finale possono essere svolte in una delle tre modalità seguenti:

     1) quando l’esaminatore e lo studente si trovano nello stesso spazio fisico per effettuare la valutazione orale o scritta;

     2) quando l’esaminatore realizza la prova o l’esame attraverso una lezione on-line. In tale caso è necessario che la piattaforma telematica garantisca il rispetto delle misure di sicurezza e privacy richieste dalla legge, che rendono questa modalità simile alla valutazione presenziale fisica;

     3) quando la valutazione viene effettuata tramite esercizi svolti su una piattaforma telematica, esclusi gli esami scritti.

III. Norme

     In risposta alle esigenze dell’educazione cattolica e alla luce di quanto sopra descritto, con la presente istruzione la Congregazione per l’educazione cattolica stabilisce alcune norme per la corretta applicazione della modalità di insegnamento a distanza in tutte le istituzioni ecclesiastiche di educazione superiore – università, facoltà, istituti ad instar facultatis –, debitamente erette o approvate dalla Santa Sede. Le norme saranno applicabili anche negli istituti collegati – istituti incorporati/aggregati/affiliati, Istituti superiori di scienze religiose – a una facoltà ecclesiastica, unicamente nel caso in cui l’istituto possieda i requisiti necessari per l’implementazione della modalità di insegnamento a distanza, su richiesta e con l’accompagnamento della medesima facoltà collegante.

     Nella presente istruzione, per insegnamento a distanza s’intende la modalità di didattica «mista» che unisce la didattica immediata e mediata, secondo le esigenze che d’ora in poi saranno specificate, nel rispetto degli accordi bilaterali e multilaterali che siano stati stipulati dalla Santa Sede con le diverse nazioni o con le stesse università.

Criteri di ammissione ai programmi dell’ordinamento degli studi

     Art. 1. § 1. Le facoltà ecclesiastiche possono offrire programmi con valore canonico e altri programmi senza valore canonico. Con i primi, le facoltà conferiscono crediti formativi comparabili/ECTS e rilasciano titoli di studio riconosciuti dalla Santa Sede. Si tratta dei cosiddetti gradi canonici (cf. VG art. 46). Con i secondi, con il nihil obstat della Congregazione per l’educazione cattolica, le facoltà conferiscono crediti formativi comparabili/ECTS, ma i loro diplomi non hanno alcun valore canonico. Sono i cosiddetti altri titoli conferiti dalla facoltà/università ecclesiastica (cf. VG art. 52; Norme applicative art. 41).

  • 2. I criteri di ammissione ai programmi della modalità di insegnamento a distanza sono gli stessi che per l’ammissione ai programmi di insegnamento presenziale fisico. Per i gradi canonici valgono i criteri di ammissione previsti nella vigente normativa canonica e indicati negli statuti. In particolare, sarà richiesta la modalità di ammissione agli studi universitari prevista dalla legislazione del paese dove risiede la facoltà ecclesiastica (cf. VG artt. 31-32; Norme applicative art. 26).
  • 3. Per gli altri titoli è necessario adottare i criteri di ammissione agli studi universitari vigente dove risiede la facoltà ecclesiastica. Nell’ambito degli altri titoli, rimane a discrezione della facoltà ammettere persone non provenienti dall’ambito degli studi ecclesiastici, purché in possesso dei requisiti minimi necessari (cf. VG artt. 31-32; Norme applicative art. 26).
Inserimento nel quadro delle qualifiche della Santa Sede

     Art. 2. § 1. Gli studi che possono essere impartiti con la modalità dell’insegnamento a distanza sono i gradi canonici che rientrano nel quadro delle qualifiche della Santa Sede.

  • 2. A questo ambito si aggiungono gli altri titoli nella modalità dell’insegnamento a distanza che, con il dovuto nihil obstat della Congregazione, conferiscono almeno 30 o più crediti formativi comparabili/ECTS o l’equivalente di un semestre o più di studi universitari a tempo pieno, secondo le condizioni previste dalla legislazione canonica.
Gradi canonici e altri titoli conferiti al termine del programma

     Art. 3. L’offerta formativa che include in parte la modalità dell’insegnamento a distanza deve essere quella concernente i gradi canonici (baccalaureato, licenza e dottorato) nelle istituzioni accademiche ecclesiastiche erette o approvate dalla Congregazione per l’educazione cattolica e quella degli altri titoli, per i quali la Congregazione abbia concesso il nihil obstat.

Percentuali da adottare nell’insegnamento a distanza

     Nei gradi canonici:

     Art. 4. Gli ordinamenti degli studi dei gradi canonici, approvati dalla Congregazione per l’educazione cattolica, stabiliscono discipline obbligatorie (principali o ausiliarie), libere o opzionali, esercitazioni e seminari (VG Norme Applicative artt. 30-32).

     Baccalaureato (primo ciclo):

  • 1. Essendo considerato il fondamento introduttivo delle scienze ecclesiastiche e del metodo scientifico (cf. VG art. 39 § a) per le discipline obbligatorie, le esercitazioni e i seminari, a eccezione dei casi menzionati qui di seguito, l’insegnamento a distanza non è consentito. La modalità di insegnamento a distanza è consentita per un massimo del 30% del numero di crediti formativi comparabili/ECTS delle discipline opzionali. La valutazione di questi crediti formativi comparabili/ECTS sarà effettuata secondo la modalità presenziale fisica. Spetta alla Congregazione per l’educazione cattolica approvare questi ordinamenti degli studi.
  •  2. Negli istituti affiliati e aggregati, le facoltà ecclesiastiche possono, qualora si compiano le condizioni, impartire quelle discipline libere o opzionali che possono essere insegnate secondo la modalità dell’insegnamento a distanza durante il primo ciclo. La valutazione di questi crediti formativi comparabili/ECTS sarà effettuata secondo la modalità presenziale fisica. Spetta alla Congregazione per l’educazione cattolica approvare questi ordinamenti degli studi, su richiesta della facoltà affiliante o aggregante.
  • 3. Negli Istituti superiori di scienze religiose, le facoltà ecclesiastiche di teologia possono elaborare ordinamenti degli studi per il primo ciclo in cui il 30% del numero totale dei crediti formativi comparabili/ECTS delle discipline può essere attribuito nella modalità dell’insegnamento a distanza. La valutazione di questi crediti formativi comparabili/ECTS sarà effettuata nella modalità presenziale fisica. Spetta alla Congregazione per l’educazione cattolica approvare questi ordinamenti degli studi, su richiesta della facoltà a cui i medesimi istituti sono collegati.
  • 4. Nel caso degli agenti pastorali, le facoltà ecclesiastiche possono elaborare ordinamenti degli studi di primo ciclo in cui una parte delle discipline può essere impartita nella modalità dell’insegnamento a distanza. La valutazione di questi crediti formativi comparabili/ECTS sarà effettuata in modalità presenziale fisica. Spetta alla Congregazione per l’educazione cattolica approvare questi ordinamenti degli studi.
  • 5. Nel caso di studenti dediti alla vita contemplativa, le facoltà ecclesiastiche possono elaborare ordinamenti degli studi per il primo ciclo in cui le discipline potranno essere impartite nella modalità dell’insegnamento a distanza. La valutazione di questi crediti formativi comparabili/ECTS sarà preferibilmente effettuata nella modalità presenziale fisica. Spetta alla Congregazione per l’educazione cattolica approvare questi ordinamenti degli studi.
  • 6. Nel caso di studenti provenienti dalle periferie umane, le facoltà ecclesiastiche possono elaborare ordinamenti degli studi per il primo ciclo in cui le discipline potrebbero essere impartite nella modalità dell’insegnamento a distanza. La valutazione di questi crediti formativi comparabili/ECTS sarà preferibilmente effettuata in modalità presenziale fisica. Spetta alla Congregazione per l’educazione cattolica approvare questi ordinamenti degli studi.

     Art. 5.

     Licenza (secondo ciclo):

  • 1. Essendo considerato un ciclo di approfondimento dello studio di un particolare settore delle discipline ecclesiastiche (cf. VG art. 39 § b), le facoltà ecclesiastiche possono elaborare ordinamenti degli studi in cui il 30% del totale dei crediti formativi comparabili/ECTS delle discipline obbligatorie o facoltative può essere attribuito nella modalità dell’insegnamento a distanza, in un regime di insegnamento personalizzato. Le esercitazioni e i seminari saranno sempre in modalità presenziale fisica. Anche la valutazione di questi crediti formativi comparabili/ECTS sarà effettuata in modalità presenziale fisica. Spetta alla Congregazione per l’educazione cattolica approvare questi ordinamenti degli studi.
  • 2. Negli istituti aggregati e incorporati, le facoltà ecclesiastiche possono impartire, se si danno le condizioni, quelle discipline obbligatorie o facoltative che possono seguire la modalità dell’insegnamento a distanza durante il secondo ciclo. La valutazione di questi crediti formativi comparabili/ECTS sarà effettuata in modalità presenziale fisica. Spetta alla Congregazione per l’educazione cattolica approvare questi ordinamenti degli studi, su richiesta della facoltà aggregante o incorporante.
  • 3. Negli Istituti superiori di scienze religiose, le facoltà ecclesiastiche di teologia possono elaborare ordinamenti degli studi per il secondo ciclo in cui il 30% del numero di crediti formativi comparabili/ECTS delle discipline può seguire la modalità dell’insegnamento a distanza. La valutazione di questi crediti formativi comparabili/ECTS sarà effettuata in modalità presenziale fisica. Spetta alla Congregazione per l’educazione cattolica approvare questi ordinamenti degli studi, su richiesta della facoltà a cui i medesimi istituti sono collegati.
  • 4. Nel caso degli agenti pastorali, le facoltà ecclesiastiche possono elaborare ordinamenti degli studi per il secondo ciclo in cui una parte delle discipline può essere impartita nella modalità dell’insegnamento a distanza. La valutazione di questi crediti formativi comparabili/ECTS sarà effettuata nella modalità presenziale fisica. Spetta alla congregazione per l’educazione cattolica approvare questi ordinamenti degli studi.
  • 5. Nel caso di studenti dediti alla vita contemplativa, le facoltà ecclesiastiche possono elaborare ordinamenti degli studi per il secondo ciclo in cui una parte delle discipline può essere impartita nella modalità dell’insegnamento a distanza. La valutazione di questi crediti formativi comparabili/ECTS sarà preferibilmente effettuata nella modalità presenziale fisica. Spetta alla Congregazione per l’educazione cattolica approvare questi ordinamenti degli studi.
  • 6. Nel caso di studenti provenienti dalle periferie umane, le facoltà ecclesiastiche possono elaborare ordinamenti degli studi per il secondo ciclo in cui le discipline potrebbero essere impartite nella modalità dell’insegnamento a distanza. La valutazione di questi crediti formativi comparabili/ECTS sarà preferibilmente effettuata in modalità presenziale fisica. Spetta alla Congregazione per l’educazione cattolica approvare questi ordinamenti degli studi.

     Art. 6.

     Dottorato (terzo ciclo):

  • 1. Essendo considerato un ciclo in cui si esprime la maturità scientifica dello studente (cf. VG art. 39 § c), una parte dei crediti formativi comparabili/ECTS destinati al percorso di formazione può essere attribuita nella modalità dell’insegnamento a distanza. La valutazione di questi crediti formativi comparabili/ECTS sarà effettuata nella modalità presenziale fisica. Compete alla Congregazione per l’educazione cattolica l’approvazione di questi ordinamenti degli studi.
  • 2. Negli istituti incorporati, le facoltà ecclesiastiche potranno offrire, se si danno le condizioni, le discipline che possono essere impartite nella modalità di insegnamento a distanza durante il terzo ciclo.

     Art. 7.

     Negli altri titoli:

  • 1. Poiché sono considerati diplomi finalizzati a presentare e approfondire un aspetto specifico della verità cristiana (cf. VG Proemio 4 § a), le discipline, in parte o in toto, possono essere impartite nella modalità dell’insegnamento a distanza, secondo quanto disposto dalla facoltà ecclesiastica.
  • 2. È altamente consigliabile che la facoltà ecclesiastica offra diplomi, ispirati ai criteri dell’interdisciplinarità e transdisciplinarità (altri titoli), agli agenti pastorali, ai membri di comunità di vita contemplativa e alle persone provenienti dalle periferie umane.
Relazioni accademiche

     Art. 8. § 1. Poiché la facoltà ecclesiastica è «una comunità di studio, di ricerca e di formazione che opera istituzionalmente per il raggiungimento dei fini primari di cui all’art. 3 [VG], in conformità ai principi della missione evangelizzatrice della Chiesa» (VG art. 11), è richiesto che, nella modalità dell’insegnamento a distanza, vi sia un rapporto costante e sincero con il docente, con il tutor, tra gli studenti e con la direzione accademica.

  • 2. Il docente di ogni singola disciplina, insegnata secondo la modalità dell’insegnamento a distanza, dovrà fare riferimento alle disposizioni a lui attinenti, emanate dalla costituzione apostolica Veritatis gaudium e dagli statuti della facoltà/università ecclesiastica.
  • 3. Il tutor, quando non è lo stesso docente, non potrà, in nessun caso, andare oltre le competenze a lui proprie, ossia guidare lo studente nello studio e nel risolvere i dubbi pratici riguardanti lo studio, e essere accessibile in orari prestabiliti, in modalità presenziale attraverso colloqui o in videoconferenza (chiamate individuali o in piccoli gruppi), per telefono, per posta o per e-mail, attraverso una piattaforma telematica ufficiale dell’università/facoltà ecclesiastica.
Incontri necessari nell’insegnamento a distanza

     Art. 9. La facoltà ecclesiastica dovrà offrire diversi mezzi per facilitare e promuovere la comunicazione e l’insegnamento tra il docente e lo studente nella modalità dell’insegnamento a distanza. Sono considerati necessari: la lezione ordinaria, la lezione presenziale on-line, le sessioni straordinarie, l’incontro personalizzato, l’utilizzo di sussidi didattici, l’acceso alla biblioteca e alle banche dati.

Valutazioni e forme di monitoraggio

     Art. 10. § 1. La valutazione nell’insegnamento a distanza comporta due dimensioni necessarie: la valutazione continua e la valutazione finale.

  • 2. Le valutazioni potranno essere così controllate:

     a) Nei gradi canonici, la valutazione finale verrà effettuata mediante la supervisione di un docente nel luogo dell’esame in cui lo studente si troverà fisicamente.

     b) Negli altri titoli, si manterrà la valutazione finale secondo la modalità di didattica mista.

  • 3. La valutazione, sia continua che finale, è competenza esclusiva del docente della disciplina insegnata secondo la modalità dell’insegnamento a distanza. Non potrà, in nessun caso, essere delegata né al tutor né a un altro docente.
Piattaforma telematica

     Art. 11. L’insegnamento a distanza dovrà essere effettuato attraverso una piattaforma telematica che possa offrire al docente e allo studente:

     A)

  • 1. La lezione presenziale on-line.
  • 2. L’interazione con il docente: uno strumento utile per accompagnare e insegnare.
  • 3. L’interazione con il tutor che controlla la comprensione, risolve dubbi, risponde alle domande.
  • 4. L’interazione con altri studenti che seguono la stessa materia.
  • 5. La creazione di gruppi di lavoro, in cui si espongono dubbi e si lavora insieme nell’apprendimento della materia.
  • 6. La «bacheca telematica» che di solito offre:

     – un archivio di documentazione;

     – comunità di lavoro (per gli insegnanti, per gli studenti e/o per gli insegnanti e gli studenti);

     – possibili attività di autocomprensione e autovalutazione;

     – un proprio social network dedicato agli studenti e ai docenti dell’istituto;

     – accesso telematico ad alcuni servizi amministrativi.

  • 7. La piattaforma deve garantire la protezione dei dati personali e accademici, l’adeguata identificazione dei soggetti coinvolti e dei meccanismi di verifica delle prove scritte e/o degli esami di valutazione continua in vista di eventuali revisioni o reclami, la verifica dell’originalità dei testi scritti (programmi antiplagio), ecc.

     B)

     In quelle nazioni o regioni dove non è possibile disporre di una piattaforma telematica, la facoltà ecclesiastica può offrire altre attività di formazione attraverso l’uso di manuali, testi bibliografici, ecc. Spetta alla Congregazione per l’educazione cattolica l’approvazione di queste modalità di insegnamento.

 

Riferimento all’AVEPRO per l’assicurazione della qualità

     Art. 12. Le facoltà ecclesiastiche sono di regola sottoposte alla valutazione dell’Agenzia della Santa Sede per la valutazione e la promozione della qualità delle università e delle facoltà ecclesiastiche (AVEPRO) (cf. VG Norme applicative, art. 1 § 2). Alla luce dei documenti pubblicati da AVEPRO, le facoltà ecclesiastiche devono garantire, nell’ambito del quadro normativo, la qualità dei servizi didattici offerti per l’insegnamento a distanza, mediante il monitoraggio e la valutazione di detta metodologia attraverso il contributo attivo degli studenti.

Programmi congiunti

     Art. 13. È altamente raccomandabile la possibilità di offrire alcuni programmi congiuntamente ad altre università, in conformità con quanto stipulato nella costituzione apostolica Veritatis gaudium (cf. VG Proemio, n. 4 § d), soprattutto con quelle più competenti ed esperte nell’insegnamento a distanza e dotate di una sicura eccellenza accademica, come previsto dalla presente istruzione.

Tasse accademiche

     Art. 14. § 1. Le facoltà ecclesiastiche potranno stabilire una tabella di tasse accademiche per la modalità dell’insegnamento a distanza, valutando eventuali criteri di modifica in funzione dei costi tecnologici e della disponibilità del corpo docente, tenuto presente il tipo di utenza a cui il servizio viene reso disponibile.

  • 2. Le facoltà ecclesiastiche sono invitate a offrire forme di sostegno economico o di esenzione per coloro che provengono dalle periferie umane o che, comunque, versino in comprovate condizioni di indigenza.
Disposizioni finali

     Art. 15. In caso di reale necessità (per es. calamità naturali, sanitarie, ecc.), la Congregazione per l’educazione cattolica potrà dispensare dall’osservanza di qualsiasi articolo della presente istruzione, così come dagli ordinamenti degli studi approvati da un’università o da una facoltà ecclesiastica.

     Art. 16. La presente istruzione entrerà in vigore il primo giorno dell’anno accademico 2021-2022 o dell’anno accademico 2022, a seconda del calendario accademico delle diverse regioni.

     Art. 17. Qualsiasi modifica degli Statuti o degli ordinamenti degli studi richiede l’approvazione della Congregazione per l’educazione cattolica.

     Art. 18. Sarà compito della Congregazione per l’educazione cattolica, quando col passare del tempo le circostanze lo richiederanno, proporre i cambiamenti da introdurre in questa istruzione, affinché l’istruzione medesima sia di continuo adattata alle nuove esigenze delle università/facoltà ecclesiastiche.

     Art. 19. Le norme e le consuetudini attualmente in vigore, che risultino in contrasto con la presente istruzione, vengono abrogate.

     Roma, dalla sede della Congregazione per l’educazione cattolica, il 13 maggio 2021, nella solennità dell’Ascensione del Signore.

Giuseppe card. Versaldi,

prefetto

Angelo Vincenzo Zani,

arciv. tit. di Volturno,

segretario

 

Appendice

     Documenti richiesti dalla Congregazione per l’educazione cattolica per l’approvazione della modalità dell’insegnamento a distanza:

     – Lettera di richiesta di implementazione dell’insegnamento della modalità a distanza, formulata dal Gran cancelliere dell’università/facoltà ecclesiastica.

     – Copia del verbale del Consiglio della facoltà dove si approvano i corsi/discipline che potranno essere dettati nella modalità a distanza.

     – Descrizione completa riguardante la piattaforma telematica ufficiale dell’università/facoltà ecclesiastica/istituto collegato, nonché il link che garantisca alla Congregazione l’accesso alla medesima piattaforma e alla biblioteca durante la fase di approvazione.

     – Testo degli statuti dell’università/facoltà ecclesiastica/istituto collegato, specificando i paragrafi che sono stati modificati per rispondere alle esigenze della modalità dell’insegnamento a distanza.

     – Ordinamenti degli studi di ogni ciclo o altri titoli, specificando i corsi/discipline che potranno essere dettati nella modalità a distanza.

     – Tabella di tariffe per la modalità dell’insegnamento a distanza e delle forme di sostegno economico o di esenzione per coloro che provengono dalle periferie umane.

     – Nel caso di studenti di istituti collegati, di agenti di pastorale, di studenti dediti alla vita contemplativa e di quelli provenienti dalle periferie umane, è necessario disporre del parere della conferenza episcopale/struttura gerarchica orientale o del superiore maggiore dove essi risiedono.

 

[1] Francesco, const. ap. Veritatis gaudium (VG) circa le università e le facoltà ecclesiastiche, 8.12.2017; Regno-doc. 5,2018,137.

[2] Congregazione per l’educazione cattolica, Ordinationes ad constitutionem apostolicam Veritatis gaudium rite exsequendam (VG Norme applicative), 27.12.2017; Regno-doc. 5,2018,153.

Tipo Documento
Tema Santa Sede Scuola
Area
Nazioni