Modifiche nella giustizia penale
Motu proprio recante modifiche in materia di giustizia
Nuove «esigenze emerse, ancor recentemente, nel settore della giustizia penale», hanno spinto il papa a disporre alcune modifiche e integrazioni in senso garantista alla legislazione dello Stato della Città del Vaticano, basata, per certi aspetti, su criteri e soluzioni ormai superati. Il 16 febbraio 2021 è stata quindi emanata una Lettera apostolica in forma di motu proprio recante modifiche in materia di giustizia. Innanzitutto viene introdotto nel Codice penale l’art. 17-bis, che prevede una detrazione da 45 a 120 giorni per ogni anno di pena scontata, per i condannati che abbiano mostrato ravvedimento, concordando un programma di reinserimento e lavori di pubblica utilità. Al Codice di procedura penale vengono applicate svariate modifiche: l’art. 376 viene sostituito, stabilendo che l’imputato prenda parte all’udienza «libero nella persona, con le cautele necessarie per impedirne la fuga»; l’art. 379 viene ora accompagnato dal 379 bis, ter e quater riguardanti il processo in contumacia. Infine vengono apportate alcune modifiche e integrazioni alla legge n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, prevedendo in particolare che, «al momento della cessazione, i magistrati ordinari mantengano ogni diritto, assistenza, previdenza e garanzia previsti per i cittadini» (art. 10 c. 5).
È la terza modifica al Codice penale nel pontificato di Francesco, dopo quelle del 2013 e del 2020.
Stampa (16.2.2021) da sito web www.vatican.va.
Esigenze emerse, ancor recentemente, nel settore della giustizia penale, con le conseguenti ripercussioni sull’attività di quanti, a vario titolo, vi sono interessati, richiedono una costante attenzione a rimodulare la vigente normativa sostanziale e processuale che, per taluni aspetti, risente di criteri ispiratori e soluzioni funzionali ormai superati.
Per tali ragioni, proseguendo nel processo di continuo aggiornamento dettato dalle mutate sensibilità dei tempi, dispongo le seguenti modifiche e integrazioni alla legislazione dello Stato della Città del Vaticano.
Art. 1
Modifiche al codice penale
1. Nel codice penale dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. – Al condannato a una pena restrittiva della libertà personale, il quale durante l’esecuzione della pena abbia tenuto una condotta tale da far presumere il suo ravvedimento e abbia proficuamente partecipato al programma di trattamento e reinserimento, è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione da quarantacinque a centoventi giorni per ogni anno di pena scontata.
All’inizio dell’esecuzione il condannato elabora, d’intesa con il giudice dell’esecuzione, un programma di trattamento e reinserimento contenente l’indicazione degli impegni specifici che assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Il condannato, a tal fine, può proporre lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, di attività di volontariato di rilievo sociale, nonché condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.
La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca».
Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale
1. Nel Codice di procedura penale l’art. 376 è sostituito dal seguente:
«Art. 376. – L’imputato in istato di arresto assiste all’udienza libero nella persona, con le cautele necessarie per impedirne la fuga.
Se in qualsiasi momento rifiuti di assistervi, senza che concorra alcuna delle circostanze prevedute nell’articolo 379-bis, il giudice ordina che si proceda come se fosse presente l’imputato, il quale, per tutti gli effetti del contraddittorio, è rappresentato dal difensore».
2. Nel Codice di procedura penale dopo l’articolo 379 sono inseriti gli articoli seguenti:
«Art. 379-bis. – Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenti all’udienza, e sia dimostrato che si trovi nell’impossibilità di comparire per legittimo e grave impedimento, ovvero se per infermità di mente sia nell’impossibilità di provvedere alla propria difesa, il tribunale, o il giudice unico, anche d’ufficio, sospende o rimanda il dibattimento secondo le circostanze; prescrive, quando occorra, che il provvedimento sia notificato all’imputato; può autorizzare altresì il danneggiato che ne faccia istanza, a promuovere o proseguire l’azione per i danni avanti il giudice civile indipendentemente dal procedimento penale, e nonostante che siavi stata costituzione di parte civile. L’istanza può essere proposta dal pubblico ministero nel caso preveduto nell’art. 64. Se il dibattimento sia tenuto successivamente, la parte civile può valersi della facoltà disposta nell’articolo 10.
Art. 379-ter. – Fuori dei casi indicati nell’articolo precedente e di quello preveduto nel capoverso del-l’art. 376, se l’imputato non si presenti all’udienza, il presidente, o il giudice unico, ordina al cancelliere di dare lettura dell’atto di notificazione della sentenza di rinvio, se ne sia il caso, e dell’atto di notificazione del decreto di citazione.
Il giudice, dopo ciò, sentiti il pubblico ministero e i difensori, quando risulti che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che il giudizio sia trattato in contumacia, altrimenti ordina la rinnovazione degli atti dei quali siasi accertata la nullità.
Art. 379-quater. – Il giudizio in contumacia, in prima istanza come in appello, è trattato con le forme ordinarie».
3. Nel codice di procedura penale sono abrogati gli articoli 282, 472, 473, 474, 475, 476, 497, 498 e 499.
Art. 3
Modifiche e integrazioni alla legge n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario
dello Stato della Città del Vaticano
1. Nella legge n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, all’articolo 10, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 5:
«5. Al momento della cessazione i magistrati ordinari mantengono ogni diritto, assistenza, previdenza e garanzia previsti per i cittadini».
2. Nella legge n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, il primo comma dell’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«1. L’ufficio del promotore di giustizia esercita in autonomia e indipendenza, nei tre gradi di giudizio, le funzioni di pubblico ministero e le altre assegnategli dalla legge».
3. Nella legge n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«1. Nei giudizi di appello le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un magistrato dell’ufficio del promotore di giustizia, designato ai sensi dell’articolo 13, comma 1».
4. Nella legge n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, l’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«1. Nei giudizi di cassazione le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un magistrato dell’ufficio del promotore di giustizia, designato ai sensi dell’articolo 13, comma 1».
5. Alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per effetto delle disposizioni che precedono, i magistrati già nominati ai sensi dei previgenti articoli 15 e 20 della legge n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, sono integrati nell’organico dell’ufficio del promotore di giustizia.
Stabilisco che la presente lettera apostolica in forma di motu proprio venga promulgata mediante la pubblicazione sul bollettino della Sala stampa ed entri in vigore il 16 febbraio 2021.
Dal Vaticano, 8 febbraio 2021, ottavo di pontificato.
FRANCESCO