Documenti, 7/2008, 01/04/2008, pag. 235
Cattolici in Siria: legge sullo statuto personale delle confessioni cattoliche
«Le Chiese orientali cattoliche in Siria hanno accolto con grande gioia il
codice sullo statuto personale delle confessioni cattoliche. (…) È questo
un fatto storico da valorizzare sotto tanti aspetti: sia per il continuo rispetto
mostrato dal governo siriano verso la libertà religiosa, sia per la sollecitudine pastorale e giuridica verso le comunità cristiane in Siria»
(Regno-att. 4,2008,136). Della recente legge (n. 31), approvata meno di due anni fa (18.6.2006) e subito entrata in vigore, proponiamo gli articoli che riguardano la famiglia, le relazioni tra i membri della famiglia (1-213) e alcuni (277-282) riguardanti la materia del processo. La legge è tuttavia più ampia: tratta dei beni temporali della Chiesa (artt. 214-266), con una ripresa dei cann. 1007-1051 del Codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO), in qualche caso leggermente modificati per poter essere applicati nel contesto locale; dei luoghi sacri (artt. 267-270); delle cause
concernenti le dottrine religiose e le cause contenziose dei chierici (artt.
271-276); e dei processi (artt. 283-565), riprendendo i cann. 1056-1384
del CCEO. In appendice alla legge, poi, sono stati collocati i cann. 776-
866 del CCEO sul matrimonio.
La lettura dell'articolo è riservata agli abbonati a Il Regno - attualità e documenti o a Il Regno digitale.
Gli abbonati possono autenticarsi con il proprio codice abbonato. Accedi.