Documenti, 3/2005, 01/02/2005, pag. 124
Norme sugli affari religiosi
Repubblica popolare cinese
Entreranno in vigore il 1° marzo 2005 le nuove Norme sugli affari religiosi elaborate dal governo della Repubblica democratica cinese, sostituendo la precedente normativa del 1994 (Regno-att. 14,1994,425). I 48 articoli che le compongono non innovano molto. L’affermazione della libertà religiosa è subito ridimensionata dai controlli sulle registrazioni e le autorizzazioni. Essa non è un diritto originario ma derivato dall’autorizzazione dello stato.
Qualche spiraglio è legato a un silenzio e a due affermazioni. Il silenzio è relativo alle cinque religioni finora riconosciute (buddhismo, taoismo, islam, cattolicesimo, protestantesimo), che può alludere ad altri riconoscimenti verso le comunità ortodosse e ebraiche (ma non certo verso il Falun Gong). Le affermazioni sono quella relativa al carattere nazionale della legislazione, che dovrebbe contenere l’aleatorietà e le vessazioni più diffuse nelle singole normative provinciali, e quella che prevede e censura eventuali «abusi di potere» da parte dei funzionari locali degli uffici affari religiosi: difficoltà che le comunità religiose denunciano da sempre.
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