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Documenti, 5/2004, 01/03/2004, pag. 162

La procreazione medicalmente assistita

Parlamento italiano
Dopo un iter legislativo durato quasi tre anni, il Parlamento italiano ha definitivamente approvato lo scorso 10 febbraio, con un consenso relativamente ampio e trasversale agli schieramenti in aula, la legge 40 del 19.2.2004, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», in vigore dal 10 marzo 2004. Il testo, che intende «favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità e dall’infertilità umana», permette il ricorso alla procreazione medicalmente assistita solo quando non vi siano altri metodi terapeutici efficaci; la proibisce per coppie dello stesso sesso e nel caso il partner sia deceduto; vieta la fecondazione eterologa, cioè con seme di donatore; tutela lo stato giuridico del nato vietando il disconoscimento da parte del padre e l’anonimato della madre; vieta inoltre la sperimentazione sugli embrioni umani. È prevista l’obiezione di coscienza da parte del personale sanitario (cf. Regno-att. 4,2004,120 e riquadro a p. 165). Il 4 marzo il ministro della salute ha Costituito la Commissione per le linee guida, costituita da giuristi, ricercatori e bioeticisti, che dovrà emanare entro tre mesi le prescritte linee guida contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

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