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Documenti, 13/2009, 01/07/2009, pag. 390

L'anno sacerdotale. Lettera del card. Hummes ai sacerdoti

C. card. Hummes
«Tutti vogliamo impegnarci, con determinazione, profondità e fervore affinché sia un anno ampiamente celebrato in tutto il mondo, nelle diocesi, nelle parrocchie, in ogni comunità locali, con il coinvolgimento caloroso del nostro popolo cattolico, che indubbiamente ama i propri sacerdoti e li vuol vedere felici, santi e gioiosi nel lavoro apostolico quotidiano ». Con questa breve lettera resa pubblica lo scorso 3 giugno il card. Hummes, prefetto della Congregazione per il clero, ha espresso la ferma intenzione della Santa Sede di valorizzare al massimo, in tutto il mondo, l’anno sacerdotale an nunciato e poi indetto da Benedetto XVI in coincidenza con il 150° anniversario della morte del Curato d’Ars (cf. in questo numero a p. 385). Non mancherà a questa mobilitazione l’apporto telematico: dal 19 giugno, giorno di apertura dell’anno sacerdotale, è attivo in sei lingue, sempre per opera della Santa Sede, il sito web www.annussacerdotalis.org, con la possibilità di iscriversi alla relativa newsletter.

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Documenti, 2009-13

Facoltà speciali. Lettera della congregazione per il clero

C. card. Hummes, M. Piacenza
«Nell’intento di voler promuovere l’attuazione di quella salus animarum, che è suprema legge della Chiesa, lo scorso 30 gennaio il sommo pontefice ha concesso alla Congregazione per il clero alcune facoltà speciali». Ma «nessuno pensi superficialmente a una sorta di generica semplificazione in materia così delicata. Nessun automatismo, ma vaglio e vaglio rigoroso». Con queste parole (Radio vaticana, «Radiogiornale» del 5.6.2009) mons. Piacenza ha illustrato la lettera che il dicastero di cui è segretario ha inviato ai nunzi lo scorso aprile, e che è stata recentemente resa pubblica negli Stati Uniti. Si tratta della facoltà «di trattare i casi di dimissione dallo stato clericale in poenam … di chierici che abbiano attentato al matrimonio anche solo civilmente e che ammoniti non si ravvedano e continuino nella condotta di vita ir regolare e scandalosa»; «di intervenire per infliggere una giusta pena o penitenza per una violazione esterna del la legge divina o canonica» e di «di chiarare la perdita dello stato clericale dei chierici che abbiano abbandonato il ministero per un periodo superiore ai 5 anni consecutivi, e che persistano in tale assenza volontaria e illecita dal ministero».