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Attualità
Attualità, 18/2019, 15/10/2019, pag. 513

Italia - Fine vita: la china

Sul recente comunicato della Corte costituzionale

Luciano Eusebi

Il passaggio, dunque, è stato compiuto. Attraverso un comunicato dello scorso 25 settembre, la Corte costituzionale ha reso nota la decisione di riconoscere un ambito d’ammissibilità della cooperazione all’altrui intento d’anticipare artificialmente la propria morte: «La Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del Codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli».

 

Il passaggio, dunque, è stato compiuto. Attraverso un comunicato dello scorso 25 settembre, la Corte costituzionale ha reso nota la decisione di riconoscere un ambito d’ammissibilità della cooperazione all’altrui intento d’anticipare artificialmente la propria morte: «La Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del Codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli».

Al momento in cui si scrive, tuttavia, la suddetta decisione – riguardante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 proposta, quanto al profilo che punisce l’aiuto al suicidio, dalla Corte d’Assise di Milano in merito al caso Cappato – non risulta ancora depositata, per cui non se ne conosce la forma giuridica (significativa circa gli interventi che potranno rendersi necessari a opera del legislatore), né, di conseguenza, se ne conoscono le motivazioni.

Sebbene queste ultime siano in parte desumibili dall’ordinanza n. 207/2018 relativa alla medesima questione, con cui la Corte costituzionale – attraverso una modalità del tutto inedita del rapporto tra poteri dello stato – aveva assegnato al Parlamento un termine, non utilizzato, di circa 10 mesi onde recepire, definendone i criteri applicativi, l’orientamento di cui sopra, già espresso in tale pronuncia: riconvocandosi per decidere, anche tenuto conto delle eventuali modifiche legislative intervenute, al 24.9.2019 (cf. Regno-att. 6,2018,133).

Una forzatura della Corte?

La Corte costituzionale, pertanto, ha oltrepassato il punto d’equilibrio fatto proprio dal Parlamento con la legge 219/2017, secondo cui, fra l’altro, non possono protrarsi terapie salvavita senza il consenso del paziente (fermo che, rispetto a simili scelte, molto dipende da come il malato si senta accolto) e, nel caso della loro interruzione, va garantito al paziente stesso un decorso verso la morte privo di sofferenza, anche facendo ricorso, se necessario, alla sedazione palliativa profonda: non essendosi ammesse, invece – per una scelta precisa, più volte ribadita dalla stessa relatrice alla Camera (D. Lenzi, PD) del nuovo testo legislativo – forme d’assistenza al proposito d’indurre la propria morte o pratiche di eutanasia.

Il che evidenzia come il Parlamento non sia affatto rimasto passivo, in epoca recente, rispetto al tema delle cosiddette scelte di fine vita; e come una simile inerzia non gli possa essere addebitata per la mera circostanza di non aver dato seguito alle richieste della Corte costituzionale.

Il tempo utile per modificare il quadro legislativo che sarebbe stato oggetto del giudizio definitivo della Corte, su un tema così delicato, era, comunque, assai breve, considerate, fra l’altro, le incombenze relative alle elezioni europee e alla crisi di governo. Ma la Corte non ha concesso proroghe.

Del resto, se il Parlamento avesse, sì, diversificato (cosa opportuna) le casistiche oggi riconducibili all’art. 580 del Codice penale e il quadro delle connesse risposte sanzionatorie, ma anche ribadito, nel contempo, la volontà di non inserire l’Italia nello sparuto gruppo di paesi i quali permettono, in modo più o meno esteso, l’aiuto al suicidio o l’eutanasia (secondo un possibile orientamento trasversale, come attestano alcune dichiarazioni pure in ambito PD), la Corte stessa si sarebbe trovata dinnanzi a un problema, quantomeno, politico: quello consistente nel rendere operativo il suo preannunciato orientamento, che comporta un’innovazione giuridica epocale, contro un’espressa volontà contraria del legislatore.

Simile innovazione solleva problemi di fondo, e non certo in nome di un rigorismo morale insensibile ai diritti umani: problemi per lo più elusi nel dibattito sul tema.

Preliminarmente, un aspetto di principio, ma tutt’altro che irrilevante con riguardo al messaggio che ne deriva, sia a livello pubblico sia privato: il passo che si sta compiendo accredita, per la prima volta, l’agire al fine di produrre la morte di un altro individuo come risposta plausibile ai problemi che questi stia vivendo; così che il diritto, nato come risorsa implicante impegno verso chi si trova nel bisogno, viene a mettere in conto l’attivarsi per il venir meno del destinatario stesso di tale impegno.

Il che incide, in particolare, sulla natura dell’attività sanitaria: per cui non è un caso che la Federazione degli Ordini dei medici abbia dichiarato che, fino a un’eventuale modifica, i medici rimangono vincolati al divieto previsto dall’art. 17 del loro codice deontologico («il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte»), rivendicando con ciò l’autonomia dei medici nel definire le caratteristiche essenziali della loro professionalità.

Ancor più in concreto, va constatato, poi, come l’intera problematica si ricolleghi inestricabilmente a considerazioni di carattere economico, riferite ai costi derivanti dall’assistenza dei malati (o dei grandi anziani) non recuperabili a una vita attiva. E stupisce che questo nodo del tutto centrale rimanga per lo più ai margini delle discussioni, surclassato dal rimando alla dilatazione dei diritti individuali.

Il fatto è, tuttavia, che certi diritti si trasformano facilmente in doveri, posto che nei casi in cui sia previsto un diritto di morire l’essere destinatari d’assistenza medica (ancorché proporzionata) non risulta più normale, ma diviene l’oggetto di una richiesta, e dunque di una pretesa.

Dal che scaturisce un trend inevitabile di sollecitazione implicita dei malati più gravi ad abbreviare il corso della loro vita e di colpevolizzazione dei malati che agiscano diversamente (secondo quella che papa Francesco definisce la cultura dello scarto): come attesta la continua rappresentazione massmediatica della scelta di morire come scelta «dignitosa» in determinate condizioni di salute. E se ciò può valere anche per quanto concerne la rinuncia alle terapie, vale ben di più ove si consenta il procurarsi la morte istantaneamente, attraverso la cooperazione di un altro soggetto.

Si dirà che la stessa ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale rimarca l’esigenza d’evitare l’induzione a morire dei soggetti vulnerabili, descrivendo i limiti, sopra richiamati, di un «aiuto» del malato a morire che sia da ritenersi accettabile.

Ma, in primo luogo, risulta ben difficile tracciare i confini di scelte irreversibili «libere e informate» ove sia la patologia stessa a incidere sull’espressione del volere (si pensi solo alle sindromi depressive o anoressiche), come pure rispetto all’incidenza dei citati fattori di persuasione indiretta.

In ogni caso, poi, gli ulteriori criteri indicati (irreversibilità della patologia, intollerabilità personale della sofferenza anche psicologica) appaiono tutt’altro che stringenti sul piano probatorio. Mentre il criterio più certo, l'essere il malato sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, è già stato oggetto di forti critiche e rischia, comunque, di venire aggirato ove si ritenga che quel sostegno possa consistere anche in qualsiasi modalità d’alimentazione o idratazione assistite (esito possibile, quest’ultimo, se non si opera una lettura ragionevole dell’art. 1, § 5, l. 219/2017, la quale escluda l’assimilabilità di quelle pratiche ai trattamenti sanitari quando riguardino pazienti che non siano né terminali, né tenuti in vita da forme di terapia intensiva).

Lasciare il ruolo al legislatore

Non si tratta, in realtà, di paventare il pendio scivoloso, ma di prendere atto dell’incertezza oggettiva, una volta superato il divieto di prestare aiuto al morire, dei limiti che a esso siano apposti: come ben dimostrano le prassi olandese, belga e svizzera.

Va peraltro tenuto conto di come la legislazione vigente non abbandoni affatto nella sofferenza chi, pure, ritenga non più proporzionato, nelle sue condizioni esistenziali, un certo trattamento salvavita e decida di rinunciarvi: posto che in tale ipotesi essa impone il ricorso alla medicina palliativa, ammettendo anche, già lo si diceva, la liberazione da qualsiasi percezione di dolore, ove sussistano sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, mediante la sedazione profonda continua (art. 2, § 2, l. 219/2017).

Per cui appare comunque assai discutibile che l’intento d’addivenire, in quei contesti, a una morte immediata del paziente possa controbilanciare il proporsi, ammesso un ambito dell’aiuto a morire, delle problematiche di cui sopra.

In ogni caso assumerà grande importanza prestare la massima attenzione – una volta che la sentenza attesa della Consulta abbia formalizzato quanto si evince dal comunicato del 25 settembre – a che i limiti d’ammissibilità dell’aiuto al suicidio siano interpretati e, per quanto potrà competere al Parlamento, precisati (anche sul piano procedurale) in modo da configurarsi il più possibile effettivi (si pensi, fra l’altro, all’esigenza che risultino previamente attivati, nei confronti del paziente che chieda d’interrompere terapie salvavita e di essere aiutato a morire, gli strumenti palliativi).

Deve rilevarsi, infine, che nel suddetto comunicato la Corte costituzionale continua a dichiararsi «in attesa di un indispensabile intervento del legislatore»: il che lascia emergere, tuttora, l’interrogativo sull’ambito d’autonomia del potere legislativo dinnanzi alle decisioni della Corte circa la materia sin qui presa in esame.

Un intervento, come si diceva, che può risultare necessario affinché i limiti e le procedure cui si riferisce il comunicato stesso non siano resi evanescenti o aggirabili, ma che potrebbe anche sostanziarsi, non lo si può escludere, in una rivisitazione normativa futura, completamente nuova, dell’intera problematica.

Emerge nondimeno, a margine, un problema istituzionale sempre più palese: è davvero accettabile che si continuino a individuare direttamente nella Costituzione soluzioni univoche di questioni bio-giuridiche estremamente complesse (da quelle procreative a quelle del fine vita), di fatto escludendo qualsiasi possibile pluralità di soluzioni, secondo l’apprezzamento – nonostante tutti i suoi limiti – del potere legislativo?

 

Luciano Eusebi

Tipo Articolo
Tema Bioetica Politica
Area EUROPA
Nazioni

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