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Attualità
Attualità, 4/1987, 15/02/1987, pag. 105

Il laico dal concilio al Codice

F. Coccopalmerio

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Documenti, 2011-13

Consacrazioni episcopali senza il mandato pontificio. Il Pont. cons. testi legislativi sul can. 1382

Pont. Cons. testi legislativi, F. Coccopalmerio, J.I. Arrieta
Le consacrazioni episcopali senza mandato pontificio che hanno avuto luogo in diversi paesi (più recentemente in Cina) negli ultimi decenni «rompono la comunione con il romano pontefice» e violano la disciplina ecclesiastica «in maniera grave», al punto da essere sanzionate con la scomunica latae sententiae tanto dei consacranti come dei consacrati. La questione pertanto è «importante e de licata», scrive il Pontificio consiglio per i testi legislativi in un corsivo premesso alla pubblicazione, lo scorso 10 giugno, della Dichiarazione sulla retta applicazione del canone 1382 del Codice di diritto canonico. Per questo la Santa Sede si è sempre adoperata «in tutti i modi per impedire che avvengano consacrazioni episcopali illegittime». Va collocato in questo contesto di «grande attenzione» della sede apostolica lo «studio approfondito della problematica connessa con la retta applicazione del can. 1382», compiuto dal Pontificio consiglio per i testi legislativi «con particolare riferimento alle responsabilità canoniche dei soggetti coinvolti in una consacrazione episcopale senza il necessario mandato apostolico», e che è sfociato nella presente Dichiarazione.
Documenti, 2010-3

Omnium in mentem. Motu proprio di Benedetto XVI e commento di mons. Coccopalmerio

Benedetto XVI, F. Coccopalmerio
Diaconato e disciplina matrimoniale sono i due temi che entrano nel motu proprio Omnium in mentem firmato dal Benedetto XVI il 26 ottobre 2009. Nello specifico vengono modificati alcuni articoli del Codice di diritto canonico per renderli omogenei a indicazioni magisteriali successive alla formulazione del Codice o per motivi di funzionalità. Nel caso del diaconato (artt. 1008 e 1009) si sottolinea la distinzione fra vescovi e presbiteri da un lato (che agiscono in «persona di Cristo capo») e diaconi («abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità»). Per quanto riguarda il matrimonio, e cioè gli articoli 1086, 1117, 1124, viene omesso un inciso («e non separata da essa [Chiesa] con atto formale») che, nato per facilitare l’esercizio del diritto di matrimonio per quanti sono usciti dalla Chiesa, non si è rivelato efficace. Torna quindi la piena obbligatorietà della legge ecclesiastica per tutti i battezzati, senza eccezioni.
Documenti, 2010-3

Omnium in mentem. Le ragioni di due modifiche: Commento di mons. Francesco Coccopalmerio

F. Coccopalmerio
Diaconato e disciplina matrimoniale sono i due temi che entrano nel motu proprio Omnium in mentem firmato dal Benedetto XVI il 26 ottobre 2009. Nello specifico vengono modificati alcuni articoli del Codice di diritto canonico per renderli omogenei a indicazioni magisteriali successive alla formulazione del Codice o per motivi di funzionalità. Nel caso del diaconato (artt. 1008 e 1009) si sottolinea la distinzione fra vescovi e presbiteri da un lato (che agiscono in «persona di Cristo capo») e diaconi («abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità»). Per quanto riguarda il matrimonio, e cioè gli articoli 1086, 1117, 1124, viene omesso un inciso («e non separata da essa [Chiesa] con atto formale») che, nato per facilitare l’esercizio del diritto di matrimonio per quanti sono usciti dalla Chiesa, non si è rivelato efficace. Torna quindi la piena obbligatorietà della legge ecclesiastica per tutti i battezzati, senza eccezioni.